sospensione del diritto all'indennità | Arbeitslosenversicherung
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 a) Giusta l’art. 43 cpv. 3 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100), il Tribunale amministrativo decide nella composizione di giudice unico, quando il valore litigioso non supera i fr. 5'000.-- e non è prescritta una composizione di cinque giudici. Nell’evenienza, il ricorrente ha un guadagno assicurato di fr. 3'983.--. La corrispondente indennità giornaliera (80%) è di fr. 140.--. Per l’ufficio convenuto l’istante sarebbe stato inidoneo al collocamento tra il 6 di agosto e l’11 di ottobre 2012, mentre l’istante perora il prolungamento di detto periodo fino al 16 ottobre 2012. Durante questo lasso di tempo l’assicurato avrebbe beneficiato di 27 o al massimo di 30 indennità giornaliere per un ammontare di fr. 3'780.-- o di fr. 4'200.--. Ne discende che il valore litigioso non raggiunge in ogni caso i fr. 5'000.-- per cui sulla presente vertenza è tenuto a statuire il giudice unico. b) E’ controversa la questione di sapere se l’istante fosse idoneo al collocamento per il periodo tra i primi di agosto e metà settembre 2012. Per i motivi che verranno meglio esposti in seguito, una precisa quantificazione di questo lasso di tempo non ha materialmente alcuna utilità ai fini decisionali. Poiché il Tribunale amministrativo applica d'ufficio il diritto (art. 43 cpv. 1 e 61 lett. c della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA; RS 830.1]) esso non è limitato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dalla motivazione dell'istanza inferiore. Può pertanto accogliere il gravame per un motivo diverso da quelli invocati, ma pure respingerlo con una motivazione
diversa da quella adottata nella decisione impugnata (DTF 134 III 102 cons. 1.1 pag. 104).
E. 2 a) Tra i presupposti del diritto all'indennità di disoccupazione, l'art. 8 cpv. 1 lett. f della legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI; RS 837.0) annovera l'idoneità al collocamento. Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione (art. 15 cpv. 1 LADI). La nozione di «provvedimenti di reintegrazione», introdotta dal 1. luglio 2003, comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di consulenza e di controllo) e implica in particolare anche la disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a un programma di lavoro temporaneo ecc.. Per giudicare dell’idoneità al collocamento è pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. b) L'idoneità al collocamento giusta la LADI presuppone due elementi: la capacità al lavoro, da un lato, intesa come la facoltà di fornire un lavoro (più precisamente di esercitare un'attività lucrativa salariata) senza che l'assicurato ne sia impedito per motivi inerenti alla sua persona e, d'altra parte, la disponibilità ad accettare un lavoro confacente ai sensi dell'art. 16 LADI. Questo secondo elemento non implica soltanto la volontà di assumere un determinato lavoro qualora se ne presentasse l'occasione, ma anche la disponibilità sufficiente quanto al tempo che l'assicurato può consacrare ad un impiego e quanto al numero dei potenziali datori di lavoro. L'idoneità al collocamento può allora essere rifiutata se gli sforzi nella ricerca di un lavoro sono insufficienti, se l'assicurato continua a rifiutare un'occupazione adeguata o se egli limita le sue ricerche di lavoro in un settore nel quale non ha concretamente che delle deboli possibilità d'impiego (DTF 125 V 58 cons. 6a, 123 V 216 cons. 3 e 120 V 394 cons. 1 e riferimenti). In particolare, un disoccupato deve essere considerato non idoneo al collocamento se una limitazione troppo importante nella scelta di
un posto di lavoro rende notevolmente incerta la possibilità di trovare un impiego (DTF 125 V 58 cons. 6a). c) Come il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte precisato, un assicurato che ha degli impegni a partire da una data determinata e che per questo fatto è disponibile solo limitatamente ad un certo periodo per il mercato del lavoro, non è in principio idoneo al collocamento, indipendentemente dal motivo della limitazione (cfr. DTF 125 V 58 cons. 6a, 123 V 217 cons. 5, 112 V 217 cons. 1a e 110 V 208 cons. 1). Lo stesso principio è contenuto alle marginali 227 ss. della Prassi LADI sull’indennità di disoccupazione (Prassi LADI ID), emanata dal SECO in conformità a quanto previsto all’art. 110 LADI (possibilità di dare istruzioni agli organi d’esecuzione), in vigore dal 1. gennaio 2013 (marginale che riprende il testo della precedente circolare ID sulla portata della quale il Tribunale federale si era ancora una volta espresso in DTF 132 V 121 cons. 4.4 pag. 125). Tale prassi parte dal presupposto che qualora l’assicurato sia solo per breve tempo a disposizione del mercato del lavoro, le prospettive di venire, per il periodo di tempo rimanente, assunto da un altro datore di lavoro siano relativamente esigue. Decisivo, per la valutazione nel singolo caso, diventa pertanto l'esame pronostico in base al quale si possa o meno ritenere, con una certa verosimiglianza, che un datore di lavoro assumerà la persona assicurata per il tempo effettivamente a disposizione (DTF 126 V 522 cons. 3a e riferimenti). Nella sentenza C 215/97 del 29 aprile 1998 il Tribunale federale ha negato l’idoneità al collocamento nel caso di un assicurato che era disponibile per il mercato del lavoro per soli due mesi e nel giudizio C 236/05 del 10 novembre 2005 la stessa Corte ha confermato l’inidoneità al collocamento di un assicurato che aveva seguito un corso di tedesco in Germania e che era stato disponibile sul mercato del lavoro soltanto per un periodo di circa un mese prima dell'inizio del corso. In DTF 126 V 520 veniva negata la collocabilità di un assicurato annunciatosi al collocamento poco più di otto settimane prima di un periodo di formazione presso una scuola di lingue di tre mesi e mezzo). Nella sentenza 8C-431/2012 del 12 dicembre 2012 (pubblicata in DAS 2013, AD no. 4), il Tribunale federale negava l’idoneità
al collocamento di un assicurato, ritenendo giustificato un tempo di preparazione agli esami di avvocatura di sei mesi.
E. 3 a) Il ricorrente contesta già di essere stato a disposizione del mercato del lavoro per una durata di sole sei settimane, in quanto anche in … la sua disponibilità sarebbe rimasta invariata. In questo senso, che l’assicurato fosse stato disoccupato nei … o altrove in Svizzera non avrebbe dovuto rivestire alcuna importanza, trattandosi sempre dello stesso mercato del lavoro. Per questo la sua partenza dall’… non potrebbe comunque essere vista come un’insufficiente disponibilità nel senso della prassi sopra evocata. La censura non può essere condivisa. In primo luogo, al momento della comunicazione del suo nuovo recapito l’assicurato risultava essere in … fino all’8 di ottobre e non reperibile per l’assicurazione contro la disoccupazione. Era pure all’estero che aveva il proprio recapito postale (vedi la comunicazione fatta al precedente comune di domicilio, nella quale non vien fatto alcun riferimento al successivo trasferimento nella Svizzera …). Solo agli organi della disoccupazione l’istante indicava quale nuovo recapito quello in … ed eventualmente quello in ... Ma anche ammettendo che l’assicurato si sia effettivamente trasferito solo per oltre due settimane in … e poi in Svizzera, il risultato non cambia. Infatti, se un assicurato aveva la chiara intenzione di lasciare … per recarsi dall’altro capo della Svizzera, in una regione di lingua …, la sua ricerca di lavoro nei … andava considerata limitata al lasso di tempo che egli permaneva nei …, con le limitazioni che la prassi sopra richiamata comporta. Concretamente, infatti, il nuovo domicilio non permetterebbe che eccezionalmente la continuazione del rapporto d’impiego dopo il trasferimento nella Svizzera …, propriamente a causa delle ingenti distanze. D’altro canto, l’istante non pretende di aver già cercato lavoro direttamente in … a partire da un certo periodo. In queste circostanze quindi il cambiamento di cantone permetteva indubbiamente l’applicazione della prassi qui contestata. Indipendentemente dal trasferimento nella Svizzera …, l’ufficio convenuto aveva però anche motivo di ritenere che l’interessato - dopo aver dato gli esami per i quali si era preparato ed aver presentato la tesi di dottorato - intendesse orientarsi verso incarichi di tipo
universitario e non più di scuola media. Quindi la limitata disponibilità dell’assicurato non era solo da intendersi in termini di tempo. Anche per la ricerca di un lavoro per la scuola media poteva essere considerata limitata al periodo precedente gli esami e la tesi di dottorato. b) In casu, non è più contestato che fosse stato il datore di lavoro a licenziare l’assicurato e che questi abbia da tempo avuta l’intenzione di presentate la propria tesi di dottorato e di assumere un’occupazione in ambito universitario (vedi dichiarazioni del datore di lavoro del 19 settembre 2012 e del ricorrente stesso all’indirizzo del preposto all’UCIAML del 2 ottobre 2012). Per l’ufficio convenuto, l’istante si sarebbe essenzialmente interessato per posti di lavoro fuori dal Cantone di domicilio già durante la ricerca di lavoro fatta dal febbraio al giugno 2012. Dal mese di giugno poi non sarebbe stata fatta alcuna ricerca di lavoro, perlomeno nei …, a comprova dell’intenzione dell’assicurato di lasciare il cantone, come questi ha poi anche effettivamente fatto a partire dalla metà di settembre 2012. In queste condizioni egli sarebbe in effetti rimasto a disposizione del mercato del lavoro per sole sei settimane e per questo l’idoneità al collocamento andrebbe negata. Dal canto suo l’istante contesta di aver avuto sin dall’inizio della disoccupazione l’intenzione di lasciare il cantone, ma adduce che tale decisione sarebbe stata presa propriamente in seguito alla mancanza di posti di lavoro ad una distanza, percorribile con mezzi di trasporto pubblici, ancora esigibile. Questa tesi contrasta però con le prime affermazioni fatte dall’istante, che giusta la giurisprudenza godono di un valore probatorio più elevato di quella fornite in seguito (DTF 121 V 47 e 115 V 143 cons. 8c), essendo le prime dichiarazioni solitamente più imparziali ed attendibili delle esposizioni successive, potendo quest’ultime essere consciamente o inconsciamente influenzate da considerazioni fatte in un secondo tempo, magari a giudizio conosciuto sulla valutazione alla quale la prima versione aveva dato adito. Contrariamente a quanto affermato nel ricorso, nello scritto del 2 ottobre 2012 l’istante affermava di aver trovato per il mese di agosto 2012 delle supplenze nella Svizzera centrale e di non essersi candidato per tali impieghi perché intendeva traslocare per la fine di agosto e quindi non gli era
sembrato il momento giusto. In base a tali affermazioni, il motivo del mancato interesse per le supplenze era più propriamente legato all’intenzione di partire che non alla pretesa inesigibile distanza tra domicilio e posto di lavoro da percorrere con mezzi pubblici. In termini d’inidoneità al collocamento non è però la sola intenzione di rimanere nei … ancora solo per poche settimane dopo la presentazione della domanda di prestazioni da parte della disoccupazione ad essere problematica nel senso della giurisprudenza sopra richiamata, ma propriamente anche la questione di sapere se durante questo periodo l’assicurato fosse effettivamente intenzionato ad assumere un’occupazione. c) L’assicurato intendeva dare dopo gli esami dell’ottobre 2012 la tesi di dottorato (vedi scritto del 21 settembre 2012). In queste condizioni è però difficile ritenere che durante il mese di agosto e la prima metà di settembre 2012 egli fosse effettivamente stato interamente a disposizione del mercato del lavoro, quando nel ricorso stesso l’assicurato afferma di aver lavorato alla sua tesi di dottorato durante tutta l’estate. Questo sospetto è poi confermato dal fatto che per i due mesi successivi alla cessazione della sua attività il 31 luglio 2012, l’assicurato non abbia presentato richieste di lavoro, ciò che lascia supporre si sia dedicato alla preparazione del suo esame e alla redazione della tesi di dottorato. Nella propria istanza, il ricorrente adduce però di aver visitati dei siti internet, per verificare se vi fossero degli impieghi vacanti e di ritenere che comunque non fosse certo il momento ideale per candidarsi come docente, al termine dell’anno scolastico. Questi argomenti non permettono però di considerare che l’stante abbia dato seguito ai suoi obblighi di disoccupato. In primo luogo, la ricerca di un posto di lavoro non va limitata esclusivamente alla professione appresa. Inoltre, la richiesta di docenti per delle eventuali supplenze può intervenire in ogni momento ed a corto termine (malattia, infortunio), per cui la presa in considerazione di simili impieghi non poteva essere esclusa con l’argomentazione addotta nel ricorso. In realtà, l’atteggiamento assunto dall’istante comprova una mancata attenzione per eventuali supplenze durante i mesi di agosto e settembre, essendo l’assicurato con grande verosimiglianza propriamente impegnato nella preparazione del successivo esame di lingua e
nella stesura della tesi di dottorato. Anche in questo senso quindi, l’idoneità al collocamento dell’istante faceva difetto.
E. 4 La questione di sapere se la partenza per la … fosse stata o meno già progettata per metà settembre o solo per il giorno dell’esame, noto solo alcuni giorni prima, è ai fini del giudizio irrilevante, essendo controversa l’inidoneità al collocamento dell’assicurato solo fino alla prima metà del mese di settembre e non per quanto riguarda la seconda metà del mese. Resta comunque il fatto che il 5 ottobre 2012 il ricorrente ha dato un esame presso un’università e che dalla seconda metà di settembre 2012 si trovava in … e intendeva restarci per un certo tempo anche dopo l’esame per questioni legate alla sua tesi di dottorato. La pretesa che la permanenza in … fosse del tutto casuale e non pianificata lascia in queste condizioni spazio a seri dubbi. Pur ammettendo che la data d’esame non fosse stata già nota all’istante all’inizio della disoccupazione, in ogni caso per essere stato chiamato all’esame, il ricorrente doveva essersi iscritto e un’iscrizione, già per motivi organizzativi e di controllo, non poteva essere presentata solo pochi giorni prima dell’esame. Da quanto è dato dedurre dal sito internet dell’accademia qui in discussione (…., visitato in data 16 maggio 2013), il periodo d’iscrizione agli esami si protrae solitamente per circa un mese. A poco più di un mese dalla chiusura del termine d’iscrizione fa seguito una conferma da parte dell’ateneo all’attenzione degli iscritti, che va ritornata controfirmata dal candidato e munita dei giustificativi richiesti. Sulla scorta di tali ragguagli è pertanto con grande probabilità che l’assicurato doveva sapere già all’inizio della disoccupazione quando la sessione d’esame avrebbe avuto luogo, anche se è credibile che fino a pochi giorni prima dell’esame non sapesse ancora la data esatta della convocazione per la propria prova. Queste considerazioni rafforzano però la tesi della partenza pianificata in base a quanto sostenuto dall’istante nello scritto del 2 ottobre 2012 riguardo “all’intenzione di traslocare per la fine di agosto 2012”.
E. 5 Giusta l’art. 25 lett. c. dell’ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (OADI; RS 837.02), su richiesta
dell’assicurato, il servizio competente decide di esonerare l’assicurato, per tre settimane al massimo, dai colloqui di consulenza e di controllo se questi deve recarsi all’estero per un colloquio di lavoro, se svolge uno stage d’orientamento professionale o se si sottopone a un test d’idoneità professionale nel luogo di lavoro. Ispirandosi a questo disposto, l’assicurato considera che il suo soggiorno all’estero, che avrebbe potuto limitarsi ad un paio di giorni qualora vi fosse stata una qualche offerta di lavoro, non dovrebbe neppure materialmente dare adito a critiche. La pretesa è infondata, in quanto l’esonero di cui all’art. 25 OADI va previamente deciso dal servizio competente e non può essere invocato a posteriori per giustificare un’assenza all’estero. Nell’evenienza non è poi solo l’assenza all’estero ad essere stata determinante, bensì anche l’inten- zione di trasferirsi altrove, la volontà di seguire una nuova carriera professionale e di presentare degli esami e una tesi di dottorato.
E. 6 In conclusione, è pertanto a giusta ragione che al ricorrente non è stata riconosciuta l’idoneità al collocamento per il mese e mezzo qui in discussione. Il Giudice unico decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La procedura è gratuita.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
S 13 29 Tribunale delle assicurazioni Giudice unico SENTENZA del 29 aprile 2013 nella vertenza di diritto amministrativo concernente sospensione dal diritto all'indennità 1. …, 1966, è di professione insegnante d’italiano e francese. Per l’anno scolastico 2010/2011 era impiegato quale docente di scuola media e domiciliato a ... A detta del datore di lavoro, l’impiego non era stato sin dall’inizio ritenuto di carattere stabile, in quanto l’insegnante mirava ad assolvere una carriera universitaria e intendeva finire la propria tesi di dottorato. Poiché però il diretto interessato non dava le proprie dimissioni come concordato oralmente con il datore di lavoro, quest’ultimo licenziava il dipendente con effetto a partire dal 31 luglio 2012. Dal 6 agosto 2012, … faceva valere il diritto a prestazioni da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione. 2. Il 21 settembre successivo, l’assicurato comunicava al controllo abitanti di … di non abitare più in detto comune da otto giorni e pregava gli incaricati di inviargli l’eventuale corrispondenza a … in ... Lo stesso giorno l’assicurato informava la cassa di disoccupazione di non abitare più ad …, bensì a … nel Canton … e che fino agli inizi di ottobre era in … per assolvere alcuni importanti esami di perfezionamento professionale che avrebbero avuto luogo il 5 di ottobre. In seguito avrebbe consegnata la propria dissertazione e visitato il relatore della tesi di dottorato a ... Conseguentemente non avrebbe potuto partecipare ad alcun provvedimento deciso da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione fino all’8 ottobre 2012. Mediante due distinti provvedimenti il 9 e
il 23 ottobre 2012, l’assicurato veniva sospeso dal diritto all’indennità per 7 giorni per non aver compiuto sufficienti sforzi nella ricerca di un lavoro durante i mesi di agosto e settembre 2012. 3. Con decisione 6 novembre 2012, l’Ufficio per l’industria, arti e mestieri e lavoro dei … (UCIAML) rifiutava a … il diritto all’indennità di disoccupazione per mancanza di idoneità al collocamento per il periodo dal 6 agosto al 14 settembre 2012. La tempestiva opposizione presentata dall’assicurato contro questi tre provvedimenti veniva parzialmente accolta il 7 febbraio 2013, nel senso che le due decisioni di sospensione dal diritto all’indennità del 9 e 23 ottobre 2012 venivano annullate, essendo divenute superflue dopo il provvedimento del 6 novembre 2012. In sede di opposizione veniva invece confermata la mancanza di idoneità al collocamento decisa. L’assicurato avrebbe previsto di dare esami agli inizi di ottobre e poi presentare la propria tesi di dottorato e si sarebbe assentato a questo scopo già il 20 settembre 2012 dal proprio cantone di domicilio per cui sarebbe rimasto disponibile per il mondo del lavoro solo per circa sei settimane, lasso di tempo insufficiente per ammetterne l’idoneità al collocamento. 4. Il 5 marzo 2013 (data del timbro postale) … impugnava la decisione su opposizione davanti al Tribunale amministrativo chiedendo il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione dal 6 agosto al 16 ottobre 2012 incluso, data del suo passaggio ufficiale dall’ufficio regionale di collocamento grigionese a quello ... In sostanza, l’assicurato contesta di non essere stato idoneo al collocamento, essendo stata la sua partenza dall’… dettata dall’impossibilità di trovare un impiego e non già pianificata sin dall’inizio per motivi legati al suo perfezionamento professionale. Per il resto, egli avrebbe cercato lavoro durante la prima metà dell’anno, essendo questo il periodo migliore per ottenere un impiego quale docente. Durante i mesi di agosto e settembre l’organico scolastico sarebbe solitamente già al completo e quindi la ricerca limitata a delle supplenze. Le dettagliate argomentazioni addotte dall’istante in sede di
ricorso verranno, per quanto utile ai fini del giudizio, riprese nelle considerazioni di merito che fanno seguito. 5. Nella propria presa di posizione l’UCIAML ribadiva che l’istante non avrebbe potuto essere considerato idoneo al collocamento, essendo rimasto a disposizione del mercato del lavoro per sole sei settimane circa. Considerando in diritto:
1. a) Giusta l’art. 43 cpv. 3 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100), il Tribunale amministrativo decide nella composizione di giudice unico, quando il valore litigioso non supera i fr. 5'000.-- e non è prescritta una composizione di cinque giudici. Nell’evenienza, il ricorrente ha un guadagno assicurato di fr. 3'983.--. La corrispondente indennità giornaliera (80%) è di fr. 140.--. Per l’ufficio convenuto l’istante sarebbe stato inidoneo al collocamento tra il 6 di agosto e l’11 di ottobre 2012, mentre l’istante perora il prolungamento di detto periodo fino al 16 ottobre 2012. Durante questo lasso di tempo l’assicurato avrebbe beneficiato di 27 o al massimo di 30 indennità giornaliere per un ammontare di fr. 3'780.-- o di fr. 4'200.--. Ne discende che il valore litigioso non raggiunge in ogni caso i fr. 5'000.-- per cui sulla presente vertenza è tenuto a statuire il giudice unico. b) E’ controversa la questione di sapere se l’istante fosse idoneo al collocamento per il periodo tra i primi di agosto e metà settembre 2012. Per i motivi che verranno meglio esposti in seguito, una precisa quantificazione di questo lasso di tempo non ha materialmente alcuna utilità ai fini decisionali. Poiché il Tribunale amministrativo applica d'ufficio il diritto (art. 43 cpv. 1 e 61 lett. c della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA; RS 830.1]) esso non è limitato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dalla motivazione dell'istanza inferiore. Può pertanto accogliere il gravame per un motivo diverso da quelli invocati, ma pure respingerlo con una motivazione
diversa da quella adottata nella decisione impugnata (DTF 134 III 102 cons. 1.1 pag. 104).
2. a) Tra i presupposti del diritto all'indennità di disoccupazione, l'art. 8 cpv. 1 lett. f della legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI; RS 837.0) annovera l'idoneità al collocamento. Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione (art. 15 cpv. 1 LADI). La nozione di «provvedimenti di reintegrazione», introdotta dal 1. luglio 2003, comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di consulenza e di controllo) e implica in particolare anche la disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a un programma di lavoro temporaneo ecc.. Per giudicare dell’idoneità al collocamento è pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. b) L'idoneità al collocamento giusta la LADI presuppone due elementi: la capacità al lavoro, da un lato, intesa come la facoltà di fornire un lavoro (più precisamente di esercitare un'attività lucrativa salariata) senza che l'assicurato ne sia impedito per motivi inerenti alla sua persona e, d'altra parte, la disponibilità ad accettare un lavoro confacente ai sensi dell'art. 16 LADI. Questo secondo elemento non implica soltanto la volontà di assumere un determinato lavoro qualora se ne presentasse l'occasione, ma anche la disponibilità sufficiente quanto al tempo che l'assicurato può consacrare ad un impiego e quanto al numero dei potenziali datori di lavoro. L'idoneità al collocamento può allora essere rifiutata se gli sforzi nella ricerca di un lavoro sono insufficienti, se l'assicurato continua a rifiutare un'occupazione adeguata o se egli limita le sue ricerche di lavoro in un settore nel quale non ha concretamente che delle deboli possibilità d'impiego (DTF 125 V 58 cons. 6a, 123 V 216 cons. 3 e 120 V 394 cons. 1 e riferimenti). In particolare, un disoccupato deve essere considerato non idoneo al collocamento se una limitazione troppo importante nella scelta di
un posto di lavoro rende notevolmente incerta la possibilità di trovare un impiego (DTF 125 V 58 cons. 6a). c) Come il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte precisato, un assicurato che ha degli impegni a partire da una data determinata e che per questo fatto è disponibile solo limitatamente ad un certo periodo per il mercato del lavoro, non è in principio idoneo al collocamento, indipendentemente dal motivo della limitazione (cfr. DTF 125 V 58 cons. 6a, 123 V 217 cons. 5, 112 V 217 cons. 1a e 110 V 208 cons. 1). Lo stesso principio è contenuto alle marginali 227 ss. della Prassi LADI sull’indennità di disoccupazione (Prassi LADI ID), emanata dal SECO in conformità a quanto previsto all’art. 110 LADI (possibilità di dare istruzioni agli organi d’esecuzione), in vigore dal 1. gennaio 2013 (marginale che riprende il testo della precedente circolare ID sulla portata della quale il Tribunale federale si era ancora una volta espresso in DTF 132 V 121 cons. 4.4 pag. 125). Tale prassi parte dal presupposto che qualora l’assicurato sia solo per breve tempo a disposizione del mercato del lavoro, le prospettive di venire, per il periodo di tempo rimanente, assunto da un altro datore di lavoro siano relativamente esigue. Decisivo, per la valutazione nel singolo caso, diventa pertanto l'esame pronostico in base al quale si possa o meno ritenere, con una certa verosimiglianza, che un datore di lavoro assumerà la persona assicurata per il tempo effettivamente a disposizione (DTF 126 V 522 cons. 3a e riferimenti). Nella sentenza C 215/97 del 29 aprile 1998 il Tribunale federale ha negato l’idoneità al collocamento nel caso di un assicurato che era disponibile per il mercato del lavoro per soli due mesi e nel giudizio C 236/05 del 10 novembre 2005 la stessa Corte ha confermato l’inidoneità al collocamento di un assicurato che aveva seguito un corso di tedesco in Germania e che era stato disponibile sul mercato del lavoro soltanto per un periodo di circa un mese prima dell'inizio del corso. In DTF 126 V 520 veniva negata la collocabilità di un assicurato annunciatosi al collocamento poco più di otto settimane prima di un periodo di formazione presso una scuola di lingue di tre mesi e mezzo). Nella sentenza 8C-431/2012 del 12 dicembre 2012 (pubblicata in DAS 2013, AD no. 4), il Tribunale federale negava l’idoneità
al collocamento di un assicurato, ritenendo giustificato un tempo di preparazione agli esami di avvocatura di sei mesi.
3. a) Il ricorrente contesta già di essere stato a disposizione del mercato del lavoro per una durata di sole sei settimane, in quanto anche in … la sua disponibilità sarebbe rimasta invariata. In questo senso, che l’assicurato fosse stato disoccupato nei … o altrove in Svizzera non avrebbe dovuto rivestire alcuna importanza, trattandosi sempre dello stesso mercato del lavoro. Per questo la sua partenza dall’… non potrebbe comunque essere vista come un’insufficiente disponibilità nel senso della prassi sopra evocata. La censura non può essere condivisa. In primo luogo, al momento della comunicazione del suo nuovo recapito l’assicurato risultava essere in … fino all’8 di ottobre e non reperibile per l’assicurazione contro la disoccupazione. Era pure all’estero che aveva il proprio recapito postale (vedi la comunicazione fatta al precedente comune di domicilio, nella quale non vien fatto alcun riferimento al successivo trasferimento nella Svizzera …). Solo agli organi della disoccupazione l’istante indicava quale nuovo recapito quello in … ed eventualmente quello in ... Ma anche ammettendo che l’assicurato si sia effettivamente trasferito solo per oltre due settimane in … e poi in Svizzera, il risultato non cambia. Infatti, se un assicurato aveva la chiara intenzione di lasciare … per recarsi dall’altro capo della Svizzera, in una regione di lingua …, la sua ricerca di lavoro nei … andava considerata limitata al lasso di tempo che egli permaneva nei …, con le limitazioni che la prassi sopra richiamata comporta. Concretamente, infatti, il nuovo domicilio non permetterebbe che eccezionalmente la continuazione del rapporto d’impiego dopo il trasferimento nella Svizzera …, propriamente a causa delle ingenti distanze. D’altro canto, l’istante non pretende di aver già cercato lavoro direttamente in … a partire da un certo periodo. In queste circostanze quindi il cambiamento di cantone permetteva indubbiamente l’applicazione della prassi qui contestata. Indipendentemente dal trasferimento nella Svizzera …, l’ufficio convenuto aveva però anche motivo di ritenere che l’interessato - dopo aver dato gli esami per i quali si era preparato ed aver presentato la tesi di dottorato - intendesse orientarsi verso incarichi di tipo
universitario e non più di scuola media. Quindi la limitata disponibilità dell’assicurato non era solo da intendersi in termini di tempo. Anche per la ricerca di un lavoro per la scuola media poteva essere considerata limitata al periodo precedente gli esami e la tesi di dottorato. b) In casu, non è più contestato che fosse stato il datore di lavoro a licenziare l’assicurato e che questi abbia da tempo avuta l’intenzione di presentate la propria tesi di dottorato e di assumere un’occupazione in ambito universitario (vedi dichiarazioni del datore di lavoro del 19 settembre 2012 e del ricorrente stesso all’indirizzo del preposto all’UCIAML del 2 ottobre 2012). Per l’ufficio convenuto, l’istante si sarebbe essenzialmente interessato per posti di lavoro fuori dal Cantone di domicilio già durante la ricerca di lavoro fatta dal febbraio al giugno 2012. Dal mese di giugno poi non sarebbe stata fatta alcuna ricerca di lavoro, perlomeno nei …, a comprova dell’intenzione dell’assicurato di lasciare il cantone, come questi ha poi anche effettivamente fatto a partire dalla metà di settembre 2012. In queste condizioni egli sarebbe in effetti rimasto a disposizione del mercato del lavoro per sole sei settimane e per questo l’idoneità al collocamento andrebbe negata. Dal canto suo l’istante contesta di aver avuto sin dall’inizio della disoccupazione l’intenzione di lasciare il cantone, ma adduce che tale decisione sarebbe stata presa propriamente in seguito alla mancanza di posti di lavoro ad una distanza, percorribile con mezzi di trasporto pubblici, ancora esigibile. Questa tesi contrasta però con le prime affermazioni fatte dall’istante, che giusta la giurisprudenza godono di un valore probatorio più elevato di quella fornite in seguito (DTF 121 V 47 e 115 V 143 cons. 8c), essendo le prime dichiarazioni solitamente più imparziali ed attendibili delle esposizioni successive, potendo quest’ultime essere consciamente o inconsciamente influenzate da considerazioni fatte in un secondo tempo, magari a giudizio conosciuto sulla valutazione alla quale la prima versione aveva dato adito. Contrariamente a quanto affermato nel ricorso, nello scritto del 2 ottobre 2012 l’istante affermava di aver trovato per il mese di agosto 2012 delle supplenze nella Svizzera centrale e di non essersi candidato per tali impieghi perché intendeva traslocare per la fine di agosto e quindi non gli era
sembrato il momento giusto. In base a tali affermazioni, il motivo del mancato interesse per le supplenze era più propriamente legato all’intenzione di partire che non alla pretesa inesigibile distanza tra domicilio e posto di lavoro da percorrere con mezzi pubblici. In termini d’inidoneità al collocamento non è però la sola intenzione di rimanere nei … ancora solo per poche settimane dopo la presentazione della domanda di prestazioni da parte della disoccupazione ad essere problematica nel senso della giurisprudenza sopra richiamata, ma propriamente anche la questione di sapere se durante questo periodo l’assicurato fosse effettivamente intenzionato ad assumere un’occupazione. c) L’assicurato intendeva dare dopo gli esami dell’ottobre 2012 la tesi di dottorato (vedi scritto del 21 settembre 2012). In queste condizioni è però difficile ritenere che durante il mese di agosto e la prima metà di settembre 2012 egli fosse effettivamente stato interamente a disposizione del mercato del lavoro, quando nel ricorso stesso l’assicurato afferma di aver lavorato alla sua tesi di dottorato durante tutta l’estate. Questo sospetto è poi confermato dal fatto che per i due mesi successivi alla cessazione della sua attività il 31 luglio 2012, l’assicurato non abbia presentato richieste di lavoro, ciò che lascia supporre si sia dedicato alla preparazione del suo esame e alla redazione della tesi di dottorato. Nella propria istanza, il ricorrente adduce però di aver visitati dei siti internet, per verificare se vi fossero degli impieghi vacanti e di ritenere che comunque non fosse certo il momento ideale per candidarsi come docente, al termine dell’anno scolastico. Questi argomenti non permettono però di considerare che l’stante abbia dato seguito ai suoi obblighi di disoccupato. In primo luogo, la ricerca di un posto di lavoro non va limitata esclusivamente alla professione appresa. Inoltre, la richiesta di docenti per delle eventuali supplenze può intervenire in ogni momento ed a corto termine (malattia, infortunio), per cui la presa in considerazione di simili impieghi non poteva essere esclusa con l’argomentazione addotta nel ricorso. In realtà, l’atteggiamento assunto dall’istante comprova una mancata attenzione per eventuali supplenze durante i mesi di agosto e settembre, essendo l’assicurato con grande verosimiglianza propriamente impegnato nella preparazione del successivo esame di lingua e
nella stesura della tesi di dottorato. Anche in questo senso quindi, l’idoneità al collocamento dell’istante faceva difetto. 4. La questione di sapere se la partenza per la … fosse stata o meno già progettata per metà settembre o solo per il giorno dell’esame, noto solo alcuni giorni prima, è ai fini del giudizio irrilevante, essendo controversa l’inidoneità al collocamento dell’assicurato solo fino alla prima metà del mese di settembre e non per quanto riguarda la seconda metà del mese. Resta comunque il fatto che il 5 ottobre 2012 il ricorrente ha dato un esame presso un’università e che dalla seconda metà di settembre 2012 si trovava in … e intendeva restarci per un certo tempo anche dopo l’esame per questioni legate alla sua tesi di dottorato. La pretesa che la permanenza in … fosse del tutto casuale e non pianificata lascia in queste condizioni spazio a seri dubbi. Pur ammettendo che la data d’esame non fosse stata già nota all’istante all’inizio della disoccupazione, in ogni caso per essere stato chiamato all’esame, il ricorrente doveva essersi iscritto e un’iscrizione, già per motivi organizzativi e di controllo, non poteva essere presentata solo pochi giorni prima dell’esame. Da quanto è dato dedurre dal sito internet dell’accademia qui in discussione (…., visitato in data 16 maggio 2013), il periodo d’iscrizione agli esami si protrae solitamente per circa un mese. A poco più di un mese dalla chiusura del termine d’iscrizione fa seguito una conferma da parte dell’ateneo all’attenzione degli iscritti, che va ritornata controfirmata dal candidato e munita dei giustificativi richiesti. Sulla scorta di tali ragguagli è pertanto con grande probabilità che l’assicurato doveva sapere già all’inizio della disoccupazione quando la sessione d’esame avrebbe avuto luogo, anche se è credibile che fino a pochi giorni prima dell’esame non sapesse ancora la data esatta della convocazione per la propria prova. Queste considerazioni rafforzano però la tesi della partenza pianificata in base a quanto sostenuto dall’istante nello scritto del 2 ottobre 2012 riguardo “all’intenzione di traslocare per la fine di agosto 2012”. 5. Giusta l’art. 25 lett. c. dell’ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (OADI; RS 837.02), su richiesta
dell’assicurato, il servizio competente decide di esonerare l’assicurato, per tre settimane al massimo, dai colloqui di consulenza e di controllo se questi deve recarsi all’estero per un colloquio di lavoro, se svolge uno stage d’orientamento professionale o se si sottopone a un test d’idoneità professionale nel luogo di lavoro. Ispirandosi a questo disposto, l’assicurato considera che il suo soggiorno all’estero, che avrebbe potuto limitarsi ad un paio di giorni qualora vi fosse stata una qualche offerta di lavoro, non dovrebbe neppure materialmente dare adito a critiche. La pretesa è infondata, in quanto l’esonero di cui all’art. 25 OADI va previamente deciso dal servizio competente e non può essere invocato a posteriori per giustificare un’assenza all’estero. Nell’evenienza non è poi solo l’assenza all’estero ad essere stata determinante, bensì anche l’inten- zione di trasferirsi altrove, la volontà di seguire una nuova carriera professionale e di presentare degli esami e una tesi di dottorato. 6. In conclusione, è pertanto a giusta ragione che al ricorrente non è stata riconosciuta l’idoneità al collocamento per il mese e mezzo qui in discussione. Il Giudice unico decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La procedura è gratuita.